Disposizioni Testamentarie DAT

Dettagli della notizia

Modulistica che occorre per le disposizioni testamentarie DAT (bio testamento)

Data:

04 Aprile 2018

Tempo di lettura:

Descrizione

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219,
contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento”. Come richiamato all’articolo 1 la Legge 219
“tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e
all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento
sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e
informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente
previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2,
13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Lo stesso articolo afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le
proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo,
aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai
benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti
sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle
conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e
dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.

Il consenso informato

Va promossa e valorizzata, secondo la Legge, la relazione di cura e fiducia
tra il paziente e il medico che si basa sul consenso informato. Il testo
disciplina le modalità in cui tale consenso informato può essere espresso:

“il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni
alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso
videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi
che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma
espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario
elettronico”.

In ogni momento la persona può rivedere le sue decisioni. Il rifiuto (non
inizio) o la rinuncia (interruzione) riguardano tutti gli accertamenti
diagnostici e i trattamenti sanitari, tra i quali la Legge include
l'idratazione e la nutrizione artificiali.

Il medico

"Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti
sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al
paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale
decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al
paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria
volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".
"Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di
rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in
conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente
non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla
deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a
fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali".
Nelle situazioni di emergenza o di urgenza "il medico e i componenti
dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della
volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze
consentano di recepirla".
La Legge sottolinea che "il tempo della comunicazione tra medico e paziente
costituisce tempo di cura".

Terapia del dolore e sedazione palliativa profonda

La legge affronta anche il tema della terapia del dolore, del divieto di
ostinazione irragionevole nelle cure e della dignità nella fase finale della
vita.

In base all’art. 2, “il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato
del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di
rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal
medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore,
con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle
cure palliative di cui alla Legge 15 marzo 2010, n. 38.

Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di
morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella
somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o
sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti
sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda
continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del
paziente”.

Minori e incapaci

La persona minorenne o incapace “deve ricevere informazioni sulle scelte
relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere
messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà”.

In tali casi, il consenso informato è espresso o rifiutato:

per il minore, “dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore,
tenendo conto della volontà” del minore stesso, “in relazione alla sua età
al suo grado di maturità”
per la persona interdetta, “dal tutore sentito l’interdetto, ove possibile”.
La persona inabilitata, invece, può esprimere personalmente il proprio
consenso e disposizioni particolari sono previste nel caso in cui sia stato
nominato un amministratore di sostegno.

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Le DAT di una persona (indicate anche comunemente come "testamento
biologico" o "biotestamento") rappresentano una delle novità della Legge.
Per approfondire vai alla pagina Disposizioni anticipate di trattamento -
DAT.

Pianificazione condivisa delle cure

L’art. 5 tratta di un caso particolare di consenso informato in cui medico e
paziente possono realizzare una pianificazione condivisa delle cure in caso
di "patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile
evoluzione con prognosi infausta".

Norma transitoria

Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai
trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un
notaio prima della data di entrata in vigore della Legge n. 219/2017, si
applicano le disposizioni della predetta legge.

Relazione annuale al Parlamento

Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni
anno, a decorrere dal 2019, una relazione sull'applicazione della Legge. Le
regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di
febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal
Ministero della salute.

Per approfondire consulta:
Legge 22 dicembre 2017, n. 219.


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Ultimo aggiornamento: 11/07/2024, 05:16